Un luogo di lavoro sano è la chiave per mantenere in salute i lavoratori e per ridurre
all’origine le fonti di pericolo causa di infortuni, anche gravi
I dispositivi
di protezione individuale
Non devono essere considerati per il lavoratore e il datore di lavoro come un obbligo
ma come un qualcosa che può garantire l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori.
Medicina
del lavoro
Non solo sorveglianza sanitaria ma partecipazione e collaborazione attiva del
Medico Competente con le aziende per garantire ai lavoratori un clima di benessere
lavorativo, per permettere non solo di mantenerli in salute e farli lavorare in
sicurezza ma anche di aumentare la produttività aziendale
Il lavoro
al videoterminale oggi
...non solo disturbi visivi!
Benvenuti nel sito dello Studio Medico Valsiglio
L’attuale normativa nazionale riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro richiede come primo passo al Datore di Lavoro (di qualunque tipologia di azienda, pubblica o privata) di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ossia un documento che riporti la valutazione di tutti i rischi aziendali.
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riportare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, come lo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli correlati alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi. Sul DVR devono essere riportati i nominativi delle figure professionali che hanno collaborato insieme al Datore di Lavoro alla sua stesura, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Medico Competente, se previsto.
Il Medico Competente (che deve essere nominato dal Datore di Lavoro) è titolare di una serie di requisiti professionali richiesti per legge, e rappresenta un importante figura in azienda per quanto riguarda lo stato di salute dei lavoratori esposti a rischi. Tale professionista deve effettuare la propria attività secondo i principi della Medicina del Lavoro e del Codice Etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH). La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente può richiedere, oltre alla visita medica, degli accertamenti sanitari strumentali e di laboratorio al fine di poter esprimere il corretto giudizio di idoneità alla mansione.
La sorveglianza sanitaria comprende:
- Visita medica preventiva (anche in fase preassuntiva) intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio.
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il Medico Competente, in base alle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) Idoneità completa o parziale (temporanea o permanente) con prescrizioni o limitazioni b) Non idoneità (temporanea o permanente). Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
1) Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “Promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale. 2) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. 3) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina di incarico. 4) Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale. 5) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto. 6) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 7) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. 8) Comunica per iscritto, in occasione delle Riunioni Periodiche aziendali, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai Rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. 9) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. 10) Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 11) Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il Medico Competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3B).
Indirizzi
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